Cessione del quinto
Cessione del quinto: a marzo 2025 ottenuto in favore di un cliente il rimborso di tutte le commissioni a seguito dell’estinzione anticipata, anche di quelle definite nel contratto come spese non restituibili.
Dopo che la finanziaria S. aveva respinto il reclamo presentato dal nostro studio, che aveva richiesto in favore del Sig. D. E. il rimborso di tutte le commissioni a seguito dell’estinzione anticipata del finanziamento, abbiamo avanzato ricorso al Giudice di Pace di Pisa argomentando la validità della nostra tesi sulla base dei nuovi indirizzi giurisprudenziali e ottenendo prima dell’inizio del processo il riconoscimento in favore del Sig. D.E. da parte della finanziaria di tutti i costi del finanziamento ingiustamente trattenuti per un importo di € 700,00


Cessione del quinto
Cessione del quinto: se hai estinto anticipatamente o rinnovato un prestito con cessione del quinto negli ultimi dieci anni ti aiutiamo a recuperare i soldi che ti spettano;
La Corte di Cassazione con la sentenza n.12201/2025 ha stabilito che “l’esistenza delle direttive obbliga il Giudice di merito ad interpretare la normativa interna di recepimento in modo conforme al diritto europeo e, pertanto, non è metodologicamente corretto privare il consumatore della tutela o limitare la stessa in caso di restituzione anticipata del finanziamento”. Tale decisione conferma che non ci sono più spazi per interpretazioni contrastanti sul diritto del consumatore al rimborso di tutti i costi sostenuti nel caso di estinzione anticipata di un finanziamento.
Lo Studio legale Prestifilippo è in grado di operare su tutto il territorio nazionale per il recupero dei tuoi soldi, senza alcun anticipo di spese da parte tua.

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Responsabilità genitoriale
**Il caso**
A seguito della cessazione della convivenza, due genitori con due figli piccoli entrano in un forte conflitto sulla gestione della vita quotidiana dei minori. Il padre lamenta ostacoli al diritto di visita e alla bigenitorialità (soprattutto sul pernotto del figlio più piccolo e sulla gestione unilaterale dei tempi di visita da parte della madre). La madre contesta la ricostruzione dei fatti e riferisce episodi di forte conflittualità e tensione nella vita di coppia.
**L’intervento legale**
Lo Studio ha assistito il padre nel procedimento avanti al Tribunale per la regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale, impostando da subito una strategia centrata su:
– richiesta di **affido condiviso** ad entrambi i genitori;
– definizione di un **calendario di frequentazione ampio e strutturato**, con pernottamenti alternati, per garantire una presenza effettiva del padre nella vita quotidiana dei figli;
– chiara disciplina di mantenimento, spese straordinarie e ripartizione dell’Assegno Unico;
– collaborazione con il **Servizio Sociale e socio-psicologico**, per favorire il recupero della comunicazione genitoriale e tutelare l’equilibrio dei minori.
La linea difensiva ha valorizzato il principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui l’affidamento condiviso è il modello ordinario anche in presenza di conflitto, salvo che ciò risulti pregiudizievole per il minore.
**La decisione**
Il Tribunale di Pisa ha:
– confermato l’**affido condiviso** di entrambi i figli ad entrambi i genitori;
– disposto il **collocamento prevalente presso la madre**, a tutela della continuità dell’habitat familiare, delle abitudini e delle relazioni dei minori;
– recepito un articolato **diritto di visita del padre**, comprensivo di pernottamenti e di tempi significativi durante la settimana, nei fine settimana, nelle festività e nelle vacanze scolastiche;
– previsto la possibilità per ciascun genitore di **comunicare telefonicamente e in videochiamata** con i figli quando sono con l’altro genitore, per rendere effettivo il diritto alla bigenitorialità e prevenire comportamenti ostativi.
Il Giudice ha rilevato come, nel corso del procedimento, la conflittualità iniziale sia progressivamente rientrata, anche grazie al lavoro congiunto delle parti, dei difensori e dei servizi, consentendo una regolamentazione equilibrata e rispettosa del superiore interesse dei minori.
**Il valore aggiunto**
Il caso dimostra come un approccio tecnico ma non aggressivo, orientato alla collaborazione e all’interesse dei figli, permetta di:
– ottenere il riconoscimento concreto del **ruolo di entrambi i genitori**;
– evitare soluzioni punitive e sbilanciate;
– stabilire regole chiare per il futuro, riducendo il rischio di nuovi conflitti.
Provvedimenti su affidamento e frequentazione dei minori
**Il caso**
Un padre chiede al Tribunale la modifica dei precedenti provvedimenti relativi alla figlia minore, originariamente affidata ad entrambi i genitori ma con collocamento prevalente presso la madre. A distanza di anni dalla separazione, la bambina ha consolidato un buon rapporto con entrambi i genitori; il padre ritiene maturi i presupposti per un affido condiviso con collocazione paritaria e tempi di permanenza equilibrati. La madre, pur non opponendosi in linea di principio a un maggior coinvolgimento paterno, chiede una maggiore gradualità, sottolinea il desiderio della figlia di mantenere alcuni assetti abituali e insiste sull’ascolto della minore e sul rispetto della bigenitorialità “reale” e non solo formale.
**L’intervento legale**
Lo Studio ha assistito il padre nel ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c., evidenziando:
– l’evoluzione positiva del rapporto genitore–figlia nel tempo;
– l’assenza di criticità sulla capacità genitoriale della madre, chiedendo di intervenire non in chiave conflittuale ma di **aggiornamento dell’assetto familiare**;
– la coerenza della richiesta con i principi di bigenitorialità e con la giurisprudenza più recente, che valorizza – ove possibile – modelli paritari di cura.
Nel corso del procedimento, su impulso del Tribunale, i genitori intraprendono un percorso di **mediazione familiare**, orientato a costruire un accordo condiviso, rispettoso dei bisogni della figlia e delle esigenze organizzative di entrambi.
**L’accordo omologato dal Tribunale**
All’esito della mediazione, le parti raggiungono un’intesa, recepita dal Tribunale, che prevede:
– **affido condiviso** della minore ad entrambi i genitori;
– **collocazione paritaria a settimane alterne**, con una scansione precisa dei giorni e pernottamenti alternati, così da garantire presenza stabile e continuativa di entrambi;
– disciplina dettagliata dei **trasferimenti**, dei weekend, della gestione di scioperi scolastici e periodi senza scuola;
– regolamentazione delle **vacanze estive e invernali**, con obblighi di preavviso, possibilità di “weekend lunghi” e recuperi dei giorni non goduti;
– regole chiare per **feste, compleanni e ricorrenze familiari**, in modo da permettere a ciascun genitore di condividere con la figlia i momenti significativi;
– **mantenimento diretto**, in coerenza col regime paritario, con ciascun genitore tenuto a provvedere al proprio “corredo” di abiti e beni necessari per la bambina.
**Il valore aggiunto**
Il caso mostra come, anche in sede di revisione dei provvedimenti, un approccio tecnico ma collaborativo, unito alla mediazione familiare, possa:
– trasformare un conflitto potenziale in un **accordo strutturato e duraturo**;
– adeguare le condizioni di affidamento all’evoluzione del rapporto genitori–figli;
– realizzare concretamente la **bigenitorialità paritaria**, senza sacrificare la serenità della minore e la sostenibilità organizzativa per entrambi i genitori


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Cessione del quinto
Cessione del quinto: a novembre 2025 ottenuto in favore di un cliente il rimborso delle commissioni a seguito dell’estinzione anticipata;
Il Sig. B.P. nel mese di settembre 2025 si è rivolto al nostro studio per ottenere la restituzione delle spese di intermediazione e di distribuzione relative ad un contratto di cessione del quinto che aveva estinto anticipatamente nel novembre del 2021. Reperita dalla finanziaria S. tutta la documentazione, abbiamo inoltrato formale reclamo per la restituzione della somma di € 750,00. La finanziaria ha proposto una transazione per € 500,00 che il cliente ha accettato. Nell’arco di poco più di due mesi il nostro cliente ha ottenuto cosi una somma che la finanziaria si era illegittimamente trattenuta in quanto in caso di estinzione anticipata di una cessione del quinto il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le commissioni, comprese anche quelle non dipendenti dalla durata del rapporto.